Sez. 2 - , Sentenza n. 19157 del 28/03/2019 Ud. (dep. 07/05/2019) Rv. 276451 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Depenalizzazione - Trasformazione del reato in illecito amministrativo con obbligo di trasmissione degli atti all'autorità competente - Intervenuto decorso del termine di prescrizione - Momento in cui è intervenuta la causa estintiva rispetto all'entrata in vigore della norma di depenalizzazione - Irrilevanza ai fini della formula di proscioglimento - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI
In base al principio del "favor rei" di cui all'art. 2 cod. proc. pen., in caso di depenalizzazione di un reato in illecito amministrativo, con obbligo di trasmissione degli atti all'autorità competente, il giudice deve dichiararne l'estinzione per prescrizione anche quando la causa estintiva sia maturata dopo la depenalizzazione. (Fattispecie relativa al reato di immissione in commercio di giocattoli privi di marchio CE, già previsto dall'art. 11 d.lgs. 27 settembre 1991, n. 313, norma successivamente abrogata dall'art. 33 d.lgs. 11 aprile 2011, n. 54, che ha introdotto, all'art. 31, commi 4 e 7, una corrispondente figura di illecito amministrativo). (Conf. Sez. 3, n. 1948 del 26/04/1996 Rv. 205435 - 01)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/09/1991 num. 313 art. 11, Decreto Legisl. 11/04/2011 num. 54 art. 31 com. 4, Decreto Legisl. 11/04/2011 num. 54 art. 31 com. 7, Decreto Legisl. 11/04/2011 num. 54 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)