Sez. L, Sentenza n. 1522 del 01/03/1983 (Rv. 426352 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERTA O TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE AD ALTRA SEDE - ASSENSO DELL'INTERESSATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - TRASFERTA O TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE AD ALTRA SEDE - ASSENSO DELL'INTERESSATO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Al fine di accertare la sussistenza, in concreto, della trasferta o del trasferimento, è irrilevante sia l'assenso o meno dell'interessato all'assegnazione ad altra Sede (o la mancata prova di tale circostanza) - in quanto anche il trasferimento costituisce, salvo patto contrario, una facoltà discrezionale del datore di lavoro in relazione all'oggetto ed all'ambito dell'impresa - sia la circostanza che l'assegnazione ad altra Sede sia avvenuta per esigenze aziendali o a richiesta del lavoratore, atteso che sia la trasferta che il trasferimento vengono sempre disposti per necessità produttive dell'impresa. (V 1372/81, mass n 411997; (V 186/67, mass n 325913).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2086 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)