Sez. L, Sentenza n. 1372 del 11/03/1981 (Rv. 411997 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE ASSUNTO OBBLIGATORIAMENTE DA UNA SEDE ALL'ALTRA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - IN GENERE - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE ASSUNTO OBBLIGATORIAMENTE DA UNA SEDE ALL'ALTRA - LEGITTIMITA - CONDIZIONI.*
Tranne che per quanto riguarda i limiti delle prestazioni lavorative esigibili, il regime del rapporto di lavoro degli invalidi ed assimilati assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968 n 482 (disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private) non si differenzia da quello ordinario. Pertanto, anche nei confronti dei lavoratori suddetti, opera il principio generale secondo cui il trasferimento del dipendente da una Sede all'altra costituisce una facolta del datore di lavoro, peraltro legittimamente esercitabile - anche prima dell'entrata in vigore dell'art 13 dello statuto dei lavoratori - solo in presenza di obiettive ragioni organizzative, tecniche o produttive dell'impresa. (V 1291/77, mass n 384987; (V 264/76, mass n 378930; (V 1073/75, mass n 374494; (V 832/75, mass n 374205; (V 1486/74, mass n 369595; (V 189/69, mass n 338113; (V 186/67, mass n 325913).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)