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Sez. 3, Sentenza n. 3779 del 25/08/1989 (Rv. 463685 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA VIGENTE ALLA DATA DELL'ESERCIZIO DEL RECESSO DA PARTE DEL LOCATORE - NECESSITÀ - CONSEGUENZA - RECESSO ESERCITATO NEL VIGORE DELL'ORIGINARIO TESTO DELL'ART. 69 LEGGE N. 392 DEL 1978 - INDENNITÀ NELLA MISURA DI VENTUNO MENSILITÀ E NON DI DICIOTTO - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1989-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463685-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DETERMINAZIONE - RIFERIMENTO ALLA DISCIPLINA VIGENTE ALLA DATA DELL'ESERCIZIO DEL RECESSO DA PARTE DEL LOCATORE - NECESSITÀ - CONSEGUENZA - RECESSO ESERCITATO NEL VIGORE DELL'ORIGINARIO TESTO DELL'ART. 69 LEGGE N. 392 DEL 1978 - INDENNITÀ NELLA MISURA DI VENTUNO MENSILITÀ E NON DI DICIOTTO - OBBLIGATORIETÀ.*

L'indennità per l'avviamento commerciale va determinata con riguardo alla disciplina vigente alla data dell'Esercizio, da parte del locatore, del diritto potestativo di recesso dal contratto di locazione. Pertanto, nel caso di recesso da locazione di immobili non aventi destinazione alberghiera esercitato nel vigore dello originario testo dell'art. 69 della legge 27 luglio 1978 n. 392, detta indennità, ai sensi del combinato disposto del settimo comma di tale articolo e del secondo comma dell'art. 34 della stessa legge, è dovuta nella misura non di diciotto ma di ventuno mensilità, sia che nell'immobile locato venga dal subentrante iniziata una nuova attività, identica od affine a quella già esercitata dal conduttore, sia che in esso venga esteso l'Esercizio di una attività commerciale già in corso in altri locali ed avente le indicate caratteristiche di identità o di affinità, atteso che la ratio della norma del secondo comma del citato art. 34 è di attribuire al conduttore una ulteriore somma per la potenziale, e molto probabile, acquisizione di sua clientela da parte di chi nello immobile eserciterà la medesima - od affine - attività.*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Decreto Legge 07/02/1985 num. 12 art. 1 CORTE COST., Legge 05/04/1985 num. 118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)