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Sez. 3, Sentenza n. 11378 del 16/05/2006 (Rv. 589810 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE | Destinazione dell'immobile alla stessa attività esercitata dal conduttore o ad attività affini - Ulteriore indennità ex art. 34 secondo comma legge 392/78 - Condizioni - Attività di vendita all'ingrosso e al minuto - Differenze - Diritto all'indennità - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589810-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - INDENNITÀ PER LA PERDITA DELL'AVVIAMENTO - IN GENERE

L'indennità per perdita di avviamento commerciale, prevista dall'art. 34, secondo comma, legge n. 392 del 1978 qualora l'immobile sia destinato, da parte del locatore in proprio o di un terzo, all'esercizio della stessa attività o di un'attività' affine a quella già esercitata dal conduttore uscente, è giustificata dal vantaggio derivante per il nuovo esercente dal subentro in un avviamento in atto, mediante l'acquisizione della clientela che al locale affluiva. Ne discende che non sussiste il presupposto per il riconoscimento di tale indennità qualora un locale già adibito ad attività commerciale di vendita al minuto (nella specie, di preziosi) sia nuovamente locato ed adibito, entro l'anno, ad attività di vendita all'ingrosso, poiché la clientela di un esercizio di vendita al minuto non coincide con quella che si rivolge ad un esercizio di vendita all'ingrosso. A tal fine rileva la previsione contrattuale del tipo di attività da insediare nell'immobile, senza che possano assumere rilevanza i mutamenti d'uso successivi, che si verificano ove l'attività di vendita al minuto divenga prevalente sull'altra.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)