Sez. 3, Sentenza n. 8580 del 06/08/1991 (Rv. 473398 - 01)
Giudizio civile e penale (rapporto) - Azione civile - In genere | Costituzione di parte civile in sede penale - Conseguente perdita della giurisdizione del giudice civile adito con azione risarcitoria prima della definizione del processo penale - Esclusione - Limiti - Impedimento alla cognizione dell'azione civile derivante dal reato - Sussistenza - Cessazione delle cause ostative nel corso del giudizio penale - Proponibilità e procedibilità dell'azione in sede civile - Fattispecie.
Giudizio civile e penale (rapporto) - Azione civile - In genere
La costituzione di parte civile in sede penale non determina la perdita della giurisdizione del giudice civile davanti al quale l'azione risarcitoria sia stata proposta prima della definizione del processo penale ma impedisce solo, al giudice civile, la cognizione dell'azione civile derivante dal reato, per il duplice ostacolo rappresentato dalla pendenza della lite e dalla pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello civile. Pertanto, costituendo, queste, due cause ostative che possono venire a mancare nel corso dello stesso giudizio penale, la proponibilità e procedibilità dell'azione risarcitoria in sede civile resta condizionata alla sussistenza di esse e tale condizione è superata dalla loro cessazione (nella specie il trasferimento dell'azione civile nel processo penale non era stata seguita dalla dichiarazione di estinzione del processo civile per cui, conclusosi il processo penale per la prescrizione del reato, il giudizio civile era proseguito senza necessità di riassunzione avendo il giudice ritenuto di non poterne dichiarare l'estinzione quando ormai era venuta meno la causa di improcedibilità dell'azione risarcitoria in sede civile).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)