Sez. 1, Sentenza n. 8737 del 08/09/1997 (Rv. 507694 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE | Costituzione di parte civile in sede penale - Effetti - Perdita della giurisdizione del giudice civile adito con azione per il risarcimento dei danni prima della definizione del processo penale - Esclusione - Impedimento alla cognizione dell'azione civile derivante dal reato - Sussistenza - Cessazione delle cause ostative nel corso del giudizio penale - Proponibilità e procedibilità dell'azione in sede civile.
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - AZIONE CIVILE - IN GENERE
La costituzione di parte civile in sede penale non determina la perdita della giurisdizione del giudice civile davanti al quale l'azione risarcitoria sia stata proposta prima della definizione del processo penale, ma solo impedisce, al giudice civile, la cognizione dell'azione civile derivante dal reato, per il duplice ostacolo rappresentato dalla pendenza della lite e dalla pregiudizialità del giudizio penale rispetto a quello civile. Trattandosi di due cause ostative che possono venire a mancare nel corso dello stesso giudizio penale, la proponibilità e la procedibilità dell'azione risarcitoria in sede civile resta condizionata alla sussistenza di esse e tale condizione è superata dalla loro cessazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 24, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)