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Sez. 1, Sentenza n. 2068 del 25/02/1998 (Rv. 513034 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE | Certificato di collaudo - Natura - Atto di parte - Efficacia probatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513034-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE

Il certificato di collaudo, previsto dall'art. 104 R.D. 25.5.1895 n. 350, rappresenta null'altro che un giudizio che il tecnico incaricato del collaudo dell'opera pubblica realizzata in esecuzione di contratto di appalto, esprime in rapporto all'obbligazione dedotta in contratto e alle regole dell'arte, e si risolve in un mero atto giuridico, contenente un accertamento tecnico di parte, che come tale non vincola l'appaltatore, e non può costituire per il giudice fonte obiettiva di accertamento della responsabilità dell'appaltatore per vizi e difformità dell'opera, a meno che le parti non concordino di accettare a priori le decisioni del collaudatore e quindi gli attribuiscano funzioni di arbitro. Ne consegue che non incorre in violazioni delle norme disciplinanti l'onere probatorio e la valutazione sull'efficacia delle prove, la sentenza di merito che da una parte escluda che il committente possa ottemperare all'onere della prova circa l'esistenza di vizi affidandosi unicamente alle risultanze del certificato di collaudo dell'opera, e che viceversa ravvisi nei calcoli dei compensi dovuti all'appaltatore un riconoscimento di debito del committente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)