Sez. 1, Sentenza n. 13427 del 23/05/2008 (Rv. 603804 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE | Certificato di collaudo, relazione di collaudo e quantificazione del compenso - Natura - Atti endoprocedimentali - Idoneità a costituire diritti per l'appaltatore - Esclusione - Fondamento - Efficacia interruttiva della prescrizione - Esclusione.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - COLLAUDO - IN GENERE
In tema di appalto di opere pubbliche, il certificato di collaudo, la relazione di collaudo e la quantificazione del compenso dovuto all'appaltatore, in quanto atti endoprocedimentali, che concludono soltanto la prima fase dell'accertamento di cui all'art. 91 del r.d. 25 maggio 1895, n. 350, sono inidonei ad attribuire diritti all'appaltatore, e quindi privi di efficacia interruttiva della prescrizione; l'amministrazione appaltante ha, infatti, la facoltà di non condividere gli accertamenti del collaudatore ed ordinare la rinnovazione della procedura, ai sensi dell'art. 117 del r.d. citato, sicché è soltanto l'approvazione del collaudo, da parte dell'organo competente, che costituisce un atto con valenza esterna, idoneo a creare obbligazioni verso l'appaltatore.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 91, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 117, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)