Sez. L - , Sentenza n. 24982 del 06/12/2016 (Rv. 641985 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Ciechi civili assoluti - Indennità di accompagnamento - Equiparazione all'assegno di superinvalidità previsto dall'art. 1, all. 1, della l. n. 422 del 1990 in favore dei ciechi di guerra - Esclusione - Fondamento.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'equiparazione dell'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura dell'indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, e non comporta l'estensione ai primi dell'intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore dei secondi, sicché va escluso il diritto ad una equiparazione all’assegno di superinvalidità per i ciechi di guerra, di cui all’art. 1, ed all. 1, della l. n. 422 del 1990 - che richiama, quanto alla determinazione della misura di tale prestazione, l’art. 3, comma 2, della l. n. 656 del 1986 - senza che tale differenziazione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione della diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, in quest'ultimo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all'ipotesi della invalidità civile.
Riferimenti normativi: Legge 10/10/1986 num. 656 art. 3 com. 2, Legge 29/12/1990 num. 422 art. 1, Legge 29/12/1990 num. 422 all. 1, DPR 30/12/1981 num. 834 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)