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Sez. 2, Sentenza n. 2700 del 19/07/1969 (Rv. 342385 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PREAVVISO - MALATTIA DEL LAVORATORE - EFFETTO OSTATIVO - LIMITI - CONSEGUENZE - NORME SOPRAVVENUTE PIU FAVOREVOLI AL LAVORATORE - APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1969-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342385-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE, RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PREAVVISO - MALATTIA DEL LAVORATORE - EFFETTO OSTATIVO - LIMITI - CONSEGUENZE - NORME SOPRAVVENUTE PIU FAVOREVOLI AL LAVORATORE - APPLICABILITA.*

La malattia del prestatore d'opera paralizza temporaneamente l'efficacia della dichiarazione di recesso del datore di lavoro, e conseguentemente sospende il decorso del termine di preavviso fino alla guarigione del lavoratore o fino alla scadenza del termine di comporto. Perdurando, medio tempore, il rapporto di lavoro, ad esso debbono applicarsi tutte le norme di legge o di contratto collettivo, eventualmente piu favorevoli al lavoratore, entrate in vigore durante il decorso del termine di preavviso.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)