Sez. L, Sentenza n. 2379 del 07/08/1974 (Rv. 370761 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - INFORTUNIO, MALATTIA E GRAVIDANZA - RECESSO DELL'IMPRENDITORE DURANTE IL PERIODO COSIDDETTO DI COMPARTO - PREAVVISO - TERMINE - SOSPENSIONE FINO ALLA GUARIGIONE DEL LAVORATORE OD ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI COMPARTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - IN GENERE - INFORTUNIO, MALATTIA E GRAVIDANZA - RECESSO DELL'IMPRENDITORE DURANTE IL PERIODO COSIDDETTO DI COMPARTO - PREAVVISO - TERMINE - SOSPENSIONE FINO ALLA GUARIGIONE DEL LAVORATORE OD ALLA SCADENZA DEL PERIODO DI COMPARTO.*
Il diritto dell'imprenditore di recedere dal contratto di lavoro nelle ipotesi di infortunio, malattia, gravidanza del dipendente, previste dall'art 2110 cod civ, puo essere esercitato anche durante il periodo cosiddetto di comparto (stabilito dalla legge o dalle norme contrattuali collettive o dagli Usi), nel quale il dipendente ha diritto alla compensazione del posto di lavoro. Nel suddetto periodo il decorso del termine di preavviso resta sospeso fino alla guarigione del lavoratore od alla scadenza del periodo di comparto, e diviene operante solo dopo la scadenza di tali periodi. (V 815'71, mass n 350648; 2700'69, mass n 342385).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)