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Sez. 1, Sentenza n. 3836 del 16/03/2001 (Rv. 544839 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Verbale di accertamento - Opposizione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544839-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

Il principio secondo il quale, dovendo il verbale di accertamento di infrazioni al codice stradale, tenuto conto della sua idoneità a divenire titolo esecutivo, essere assimilato all'ordinanza ingiunzione, la disposizione dell'art. 205 cod. stradale deve essere interpretata estensivamente, nella parte in cui richiama e rende operanti gli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 per l'opposizione contro i provvedimenti irrogativi delle sanzioni amministrative per violazione delle norme del codice medesimo, includendovi l'impugnazione del verbale di accertamento.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 203, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 203, Cod. Strada art. 204, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 204, Cod. Strada art. 205, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 205, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)