Sez. U, Sentenza n. 1100 del 03/02/1998 (Rv. 512187 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Ammissibilità - Limiti - Sentenza sulla giurisdizione o su altra questione processuale - Effetto preclusivo.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
L'art. 41, comma primo, cod. proc. civ. va interpretato nel senso che il regolamento di giurisdizione può essere richiesto finché non sia intervenuta qualsiasi decisione sulla causa in sede di merito ed è pertanto inammissibile il ricorso per regolamento chiesto dopo la sentenza di primo grado che abbia provveduto sulla giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)