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Sez. 5, Sentenza n. 3208 del 05/02/1979 Ud. (dep. 30/03/1979) Rv. 141646 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - ASSISTENZA ALL'UDIENZA DELL'IMPUTATO - RIFIUTO DELL'IMPUTATO DETENUTO A COMPARIRE IN UDIENZA - PROCEDIMENTO COL RITO DELL'ASSENZA - ILLEGITTIMITA - NULLITA DEL GIUDIZIO E DEGLI ATTI SUCCESSIVI.*
Stato
decisa il 1979-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/141646-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - UDIENZA - ASSISTENZA ALL'UDIENZA DELL'IMPUTATO - RIFIUTO DELL'IMPUTATO DETENUTO A COMPARIRE IN UDIENZA - PROCEDIMENTO COL RITO DELL'ASSENZA - ILLEGITTIMITA - NULLITA DEL GIUDIZIO E DEGLI ATTI SUCCESSIVI.*

L'ipotesi in cui il giudice ordina che si proceda come se l'imputato detenuto fosse presente (art 427 secondo comma cod proc pen) ricorre quando l'imputato e presente in udienza fin dall'inizio e rifiuta di assistervi. D'altra parte, il semplice rifiuto o la semplice rinuncia dell'imputato a comparire in udienza non possono ritenersi manifestazione di consenso, ex art 497 secondo comma cod proc pen, agli effetti di un rituale dibattimento in assenza. Pertanto, se l'imputato detenuto non e presente in udienza all'apertura del dibattimento senza che sussista un legittimo impedimento e non chieda o consenta che il dibattimento avvenga in sua assenza, si deve procedere in contumacia dell'imputato, ex art 498 cod proc pen, e non come se l'imputato fosse presente, ai sensi dell'art 427 secondo comma. In tal caso il procedimento col rito dell'assenza determina la nullita del giudizio e di tutti gli Atti successivi a norma dell'art 185 n 3.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 427 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)