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Sez. 1, Sentenza n. 791 del 23/01/1993 (Rv. 480417 - 01)

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Prova | Paternità naturale - Prove ematologiche e genetiche - Ammissibilità - Valutazione del giudice di merito.
Stato
decisa il 1993-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480417-01

Famiglia - Filiazione - Filiazione naturale - Dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - Prova

Ai fini della prova della paternità naturale, che può essere fornita con ogni mezzo, in base al secondo comma dell'art. 269 cod. civ., è rimesso alla valutazione del giudice di merito decidere se fare ricorso alle indagini ematologiche e genetiche, per confermare gli elementi già acquisiti attraverso il normale sistema probatorio (prove testimoniali o documentali) o, se invece, prescinderne, ove esistano elementi sufficienti a fondare il suo convincimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)