Sez. 1, Sentenza n. 2749 del 25/02/2002 (Rv. 552534 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Prove ematologiche - Ammissione - Valutazione da parte del giudice di merito - Criteri - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Obbligo di motivazione - Fattispecie.
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA
Nel giudizio per la dichiarazione giudiziale della paternità naturale, il ricorso alle prove ematologiche, anche se richiesto dal preteso padre, è rimesso alla valutazione del giudice di merito, il quale può ritenerle superflue ove abbia già acquisito elementi sufficienti a fondare il suo convincimento. La relativa decisione è, peraltro, incensurabile in sede di legittimità nei limiti in cui sia adeguatamente motivata. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che aveva dichiarato la paternità naturale senza ricorrere alla perizia ematologica, richiesta dal ricorrente solo con l'atto di appello, ritenendo detta richiesta dilatoria e pretestuosa in presenza degli elementi probatori acquisiti al processo - consistenti in prove testimoniali, nelle ammissioni del ricorrente in sede di delibazione di ammissibilità, e nel reiterato ed ingiustificato rifiuto della stessa prova ematologica da lui opposto nell'arco di dieci anni, in sede di giudizio di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 118 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)