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Sez. 1, Sentenza n. 3342 del 18/04/1997 (Rv. 503779 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Paternità naturale - Prove ematologiche e genetiche - Ammissibilità - Rapporto con le prove già acquisite - Valutazione discrezionale del giudice di merito - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 269 comma secondo cod. civ. in relazione agli artt. 24 e 30 Cost. - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1997-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503779-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA

Ai sensi dell'art. 269 comma secondo cod. civ., la prova della paternità naturale può essere fornita con ogni mezzo, onde è rimesso alla valutazione del giudice di merito decidere se fare ricorso ad indagini ematologiche e genetiche per confermare gli elementi probatori (testimoniali o documentabili) già acquisiti, o se invece prescinderne, ove esistano elementi sufficienti a fondare il suo convincimento. In tal senso l'indicata disposizione codicistica, e le disposizioni relative al regime probatorio, manifestamente non si pongono in contrasto con i principi costituzionali, posto che, consentendo al giudice di non ricercare ulteriori prove di un fatto che risulta ormai provato sulla base degli elementi già acquisiti in atti, non viola il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., né la riserva di legge circa "le norme e i limiti per la ricerca della paternità" di cui all'art. 30 Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)