Sez. 3, Sentenza n. 7298 del 24/07/1998 (Rv. 517476 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Impresa designata ex art. 19 lett. c) legge n. 990 del 1969 - Responsabilità oltre il massimale di polizza per colposo ritardo della società assicuratrice nella liquidazione dell'indennizzo - Sussistenza - Limiti.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE
L'impresa designata che, ai sensi dell'art. 19 lett. c) legge 24.12.1969 n. 990, è tenuta (in nome della Consap SpA) - Fondo di garanzia vittime della strada) a risarcire il danno causato dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti per l'ipotesi in cui l'assicuratore del responsabile sia posto in liquidazione coatta amministrativa, subentra nella medesima posizione debitoria rivestita dalla società assicuratrice posta in liquidazione. Pertanto, ove quest'ultima si renda responsabile di un colposo ritardo nella liquidazione dell'indennizzo, anche l'impresa designata sarà tenuta a risarcire il responsabile per il danno causato dal ritardo nell'adempimento, anche oltre il massimale di polizza, e tale obbligazione risarcitoria non incontra il limite di cui all'art. 21 legge 24.12.1969 n. 990. Il superamento del massimale di polizza, tuttavia, può riguardare solo gli interessi, la rivalutazione e le spese, mentre va escluso che l'assicuratore possa rispondere oltre il massimale anche per il debito principale di indennizzo, quando questo già al momento del sinistro avesse superato tale limite.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)