diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6933 del 05/07/1999 (Rv. 528286 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Impresa cessionaria - Danno risarcibile - Massimali minimi di legge ex art. 21 ultimo comma legge n. 990 del 1969 - Operatività - Decreti di adeguamento ex secondo comma dell'art. 9 della stessa legge - Incidenza fino al momento del sinistro - Decreti successivi - Incidenza - Esclusione - Mala gestio o ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligo risarcitorio - Credito conseguente per interessi e rivalutazione - Superamento del limite del massimale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1999-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528286-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - LIQUIDAZIONE DEI DANNI

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora l'assicuratore sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il danno risarcibile dal Fondo di Garanzia per le vittime della strada, anche se lo stesso stia in giudizio per il tramite del suo rappresentante "ex lege", costituito dall'impresa cessionaria, resta assoggettato, ancorché questo sia inferiore al massimale di polizza, al limite fissato dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge n. 990 del 1969, in forza del rinvio a detta norma operato dall'art. 4 del D.L. n. 576 del 1978, convertito nella legge n. 738 del 1978, cioè ai cosiddetti "massimali minimi di legge", indicati nella tabella A allegata alla legge n. 990 del 1969, con gli adeguamenti disposti dai decreti emanati, con il procedimento di cui al secondo comma dell'art. 9 di detta legge, fino alla data della verificazione del sinistro ed a quella data vigenti, restando, viceversa, esclusa l'operatività retroattiva di eventuali decreti di adeguamento intervenuti dopo quella data. Il limite del massimale minimo di legge così individuato può, tuttavia, essere superato nel caso di mala gestio o di ingiustificato ritardo nell'adempimento dell'obbligo risarcitorio gravante sul Fondo di Garanzia, con riferimento a quanto risulti dovuto per interessi legali e per rivalutazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 com. 3 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 9, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 76 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)