Sez. 2, Sentenza n. 13507 del 16/09/2002 (Rv. 557413 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE | Fattispecie in tema di figlio minore in potenziale conflitto d'interessi con i genitori - Omessa nomina di un curatore speciale - Mancanza di un presupposto processuale e violazione del principio del contraddittorio - Configurabilità - Conseguenze - Nullità del giudizio.
PROCEDIMENTO CIVILE - CAPACITÀ PROCESSUALE - CURATORE SPECIALE
È ravvisabile un conflitto d'interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente ed il suo rappresentante legale (nella specie, figlio minore e rispettivi genitori), ogni volta che l'incompatibilità delle rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività; ne consegue che la relativa verifica va compiuta in astratto ed "ex ante" secondo l'oggettiva consistenza della materia del contendere dedotta in giudizio, anziché in concreto ed "a posteriori" alla stregua degli atteggiamenti assunti dalle parti nella causa. Pertanto, in caso di omessa nomina di un curatore speciale, il giudizio è nullo per vizio di costituzione del rapporto processuale e per violazione del principio del contraddittorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 78 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Civ. art. 320 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)