Sez. 3, Sentenza n. 2877 del 20/07/1976 (Rv. 381627 - 01)
MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE - RAPPORTI DEL MANDANTE CON I TERZI - CREDITI DEL MANDANTE - TUTELABILITA NEI CONFRONTI DEL TERZO - CONDIZIONI - LIMITI - AZIONE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - CORRELATIVA AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - IMPROPONIBILITA.*
MANDATO - SENZA RAPPRESENTANZA - IN GENERE - RAPPORTI DEL MANDANTE CON I TERZI - CREDITI DEL MANDANTE - TUTELABILITA NEI CONFRONTI DEL TERZO - CONDIZIONI - LIMITI - AZIONE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - CORRELATIVA AZIONE DI RISARCIMENTO DEL DANNO - IMPROPONIBILITA.*
In base all'art 1705 cod civ il mandante puo far valere nei confronti del terzo contraente solo i crediti direttamente derivanti dalle obbligazioni da lui assunte nei confronti del mandatario senza rappresentanza, di guisa che, data la natura eccezionale della norma che si pone come deroga alla regola generale dell'inesistenza di rapporti fra mandante e terzo, deve escludersi che, all'infuori dell'Azione diretta al soddisfacimento di detti crediti, il mandante possa sperimentare contro il terzo le azioni da contratto, ed, in particolare, quelle di risoluzione per inadempimento e di risarcimento dei danni, poiche altrimenti la disposizione sancita dall'art 1705 cod civ resterebbe svuotata di contenuto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1705
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)