Sez. 2, Sentenza n. 13770 del 12/06/2009 (Rv. 608426 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ | Sanzioni amministrative irrogabili ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 507 del 1993 in materia di affissioni abusive - Responsabilità solidale di cui all'art. 6, comma terzo, della legge n. 689 del 1981 - Configurabilità - Limiti e condizioni.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - PRINCIPI COMUNI - SOLIDARIETÀ
In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, la responsabilità solidale della persona giuridica, o dell'ente privo di personalità giuridica - nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consente di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i soggetti legati alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico, ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente profitta); ciò tuttavia, a condizione che l'attività pubblicitaria sia comprovatamente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne potuto trarre giovamento.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 6 com. 3, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 12, Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)