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Sez. L, Sentenza n. 499 del 22/01/1988 (Rv. 457021 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO SCRITTO - "AD SUBSTANTIAM" - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - CONVENZIONALE - RINUNCIA SUCCESSIVA A TALE FORMA - COMPORTAMENTO CONCLUDENTE INCOMPATIBILE CON IL MANTENIMENTO DEL VINCOLO DI TALE FORMA - IDONEITÀ - LIMITAZIONE DELLA PROVA PER TESTIMONI EX ART. 2725 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457021-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - ATTO SCRITTO - "AD SUBSTANTIAM" - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITÀ (LIMITI DI) - CONTRATTI - FORMA SCRITTA "AD SUBSTANTIAM" - CONVENZIONALE - RINUNCIA SUCCESSIVA A TALE FORMA - COMPORTAMENTO CONCLUDENTE INCOMPATIBILE CON IL MANTENIMENTO DEL VINCOLO DI TALE FORMA - IDONEITÀ - LIMITAZIONE DELLA PROVA PER TESTIMONI EX ART. 2725 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ.*

Le parti, che abbiano convenuto l'adozione della Forma scritta per un determinato atto, possono, nella loro autonomia negoziale, rinunciare successivamente al detto requisito formale e tale rinuncia ben può derivare da Atti diversi dallo scritto e, in particolare, da comportamenti concludenti incompatibili con la volontà di mantenere in vita il vincolo di Forma convenzionale precedentemente pattuito, conseguendone, anche in tal caso, l'inapplicabilità della limitazione della prova per testimoni stabilita dall'art. 2725 cod. civ. (V 5839/82, mass n 423586; (V 766/82, mass n 418588).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352, Cod. Civ. art. 2724 n. 3, Cod. Civ. art. 2725

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)