Sez. 2, Sentenza n. 5651 del 22/12/1981 Ud. (dep. 05/06/1982) Rv. 154115 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FINE DI APPLICARE LA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA - ECCEZIONE: APPLICAZIONE DI NORME SOPRAVVENUTE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - POTERI DELLA CASSAZIONE - RIUNIONE DI PROCEDIMENTI - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - FINE DI APPLICARE LA CONTINUAZIONE - IRRILEVANZA - ECCEZIONE: APPLICAZIONE DI NORME SOPRAVVENUTE.*
La riunione dei procedimenti in Cassazione non può essere disposta, nemmeno per affermare la continuazione fra più reati, salvo che in caso di necessità di applicare le norme più favorevoli sopravvenute in tema di continuazione, ai sensi dell'art. 538 cod. proc. pen.. (V mass n 900047, contrasto segnalato; (Conf mass n 131987; (Conf mass n 141065; (Conf mass n 147313; (contra mass n 131919, tutte sulla riunione di procedimenti in Cassazione).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)