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Sez. 2, Sentenza n. 234 del 15/07/1980 Ud. (dep. 17/01/1981) Rv. 147313 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - RIUNIONE DI GIUDIZI - RICHIESTA FATTA PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI GIUDIZIO DI CASSAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/147313-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - IN GENERE - RIUNIONE DI GIUDIZI - RICHIESTA FATTA PER LA PRIMA VOLTA IN SEDE DI GIUDIZIO DI CASSAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA CONTINUAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

La riunione dei giudizi, involgendo valutazioni di merito e di opportunita, non puo essere richiesta per la prima volta alla Corte di Cassazione per procedimenti pendenti innanzi alla Corte stessa. Ne e consentito in Sede di legittimita procedere alla riunione dei procedimenti ai fini dell'applicazione della continuazione, perche l'accertamento della unicita del disegno criminoso comporta un apprezzamento di fatto che appartiene alla Competenza esclusiva del giudice di merito. (Conf mass nn 138137, 144806).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 413 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 530

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)