Sez. 3, Sentenza n. 23915 del 22/10/2013 (Rv. 629115 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore - Applicazione del principio della causalità efficiente - Conseguenze - Condotta della vittima - Idoneità a determinare l'interruzione del nesso causale - Condizione - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
In tema di illecito aquiliano perché rilevi il nesso di causalità tra una condotta e l'evento lesivo deve ricorrere, secondo la combinazione dei principi della "condicio sine qua non" e della causalità efficiente, la duplice condizione che si tratti di una condotta antecedente necessaria dell'evento e che la stessa non sia poi neutralizzata dalla sopravvenienza di un fatto di per sé idoneo a determinare l'evento stesso. Ne consegue che, per escludere la responsabilità extracontrattuale dell'appaltatore, per i danni derivanti dall'impianto di riscaldamento non ancora completato, è sufficiente che gli appaltanti - danneggiati, mettano in funzione l'impianto non concluso e fuori dalla custodia dell'appaltatore, trovandosi all'interno dell'abitazione rimasta nella disponibilità esclusiva dei danneggiati.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)