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Sez. 5, Sentenza n. 15222 del 06/08/2004 (Rv. 575271 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IN GENERE | Rimborsi delle eccedenze di imposta versate dal contribuente - Credito del contribuente relativo agli interessi già maturati - Obbligazione autonoma - Configurabilità - Conseguenze in tema di prescrizione.
Stato
decisa il 2004-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575271-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - IN GENERE

In tema di imposte indirette (nella specie, IVA, nella disciplina di cui al DPR 633/1972 modificato dall'art.1 comma 16 del D.L. 417/1991), il credito del contribuente per interessi già maturati sui rimborsi delle eccedenze di imposta segue un percorso autonomo, per decorrenza e per scadenze, rispetto all'obbligazione principale (fermo restando il disposto degli artt.1 ss. della legge n.29 del 1961 che, disponendo in via generale sulla materia degli interessi da corrispondersi nell'ambito dei rapporti tributari, stabilisce che essi si calcolino "per ogni semestre compiuto" a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile), ed è soggetto, pertanto, a vicende autonome anche sul piano della prescrizione, sicché la prescrizione del detto credito per interessi resta sganciata dalla prescrizione fissata per il credito d'imposta ed è insensibile alle vicende interruttive riguardanti esclusivamente quest'ultima.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 417 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)