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Sez. 5, Sentenza n. 46852 del 14/06/2005 Ud. (dep. 22/12/2005) Rv. 233037 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI | Verbale del Consiglio di Istituto - Atto pubblico - Conseguenze in tema di falso.
Stato
decisa il 2005-06-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233037-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI

In tema di falso documentale, costituisce atto pubblico il verbale del Consiglio di Istituto di una scuola pubblica, in quanto atto idoneo a documentare, nell'ambito della P.A., le attività e gli adempimenti necessari per la realizzazione dei compiti istituzionali ed a produrre effetti nei confronti dei terzi. Integra, pertanto, il reato di cui all'art. 476 cod. pen. la condotta del soggetto che, in qualità di preside dell'Istituto, falsifichi, istigando altro soggetto all'esecuzione materiale, il detto verbale con aggiunte, concernenti l'utilizzo di locali ulteriori rispetto a quelli riportati nell'ordine del giorno del Consiglio di Istituto e di cui si sia chiesta l'autorizzazione all'utilizzo, in quanto il parere formulato dal Consiglio al riguardo è obbligatorio anche se non vincolante per il Sindaco cui spetta la decisione relativa e costituisce atto di un procedimento amministrativo necessario e preordinato a valutare la compatibilità tra eventuali usi occasionali o ordinari di detti locali da parte di altri soggetti.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 476 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)