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Sez. 1, Sentenza n. 15174 del 24/11/2000 (Rv. 542115 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno - Termine previsto dalla legge n. 40 del 1998 per la relativa richiesta - Carattere perentorio - Derogabilità per comprovata causa di forza maggiore, caso fortuito, stato di necessità o mancata conoscenza della lingua italiana - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542115-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Ai sensi dell'art. 5 della legge n. 40 del 1998, il permesso di soggiorno deve essere richiesto al Questore della provincia in cui lo straniero si trovi entro otto giorni dall'ingresso dello stesso nel territorio dello Stato, mentre la mancata richiesta di tale permesso nel termine predetto è sanzionata, dal successivo art. 11, comma secondo, della stessa legge, con la espulsione. Il termine di cui al citato art. 5 ha carattere perentorio, senza che sia di ostacolo a tale qualificazione la prevista possibilità di deroga allo stesso in presenza di cause di forza maggiore, caso fortuito, ovvero di stato di necessità o in caso di mancata conoscenza della lingua italiana, circostanze la cui sussistenza deve essere provata dall'interessato.

Riferimenti normativi: Legge 03/06/1998 num. 40 art. 5, Legge 03/06/1998 num. 40 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)