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Sez. 1, Sentenza n. 9809 del 19/06/2003 (Rv. 564421 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno - Termine previsto dal T.U. immigrazione per la relativa richiesta - Carattere perentorio - Principio costituzionale di solidarietà sociale - Ininfluenza.
Stato
decisa il 2003-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564421-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero), il termine di otto giorni, entro il quale lo straniero deve richiedere il permesso di soggiorno, ha carattere perentorio, non essendo pertinente, ai fini di una interpretazione della norma nel senso della ordinatorietà del termine, il richiamo al principio costituzionale di solidarietà sociale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 40 CORTE COST., Legge 06/03/1998 num. 40 art. 5, Costituzione art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)