Sez. 3, Sentenza n. 12105 del 19/08/2003 (Rv. 565936 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE | Sinistro stradale - Criteri di calcolo - Calcolo tabellare e criterio equitativo - Applicabilità eventualmente congiunta - Reddito posto a base del calcolo - Determinazione - Tredicesima e quattordicesima mensilità - Inclusione - Liquidazione del danno futuro - Criteri - Mancato guadagno posto a base del calcolo - Percentuale di invalidità - Esclusione.
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - INVALIDITÀ PERSONALE - PERMANENTE
In tema di risarcimento del danno da invalidità permanente conseguente a sinistro stradale, il ricorso alle tabelle di capitalizzazione anticipata della rendita di cui al regio decreto 9 ottobre 1922, n. 1403 non è tassativo ed inderogabile, ma può essere sostituito o integrato dal ricorso al criterio equitativo di cui agli artt. 2056 e 1223 cod. civ., sempre avendo come base di calcolo il reddito annuale riportato nelle denunce fiscali richiamate dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1977, n. 39. Ai fini della contabilizzazione del danno su base annua è peraltro necessario tener conto della tredicesima mensilità e, se dovuta, della quattordicesima, poiché anche queste concorrono a formare il reddito annuo da lavoro dipendente, mentre non può il giudice, che abbia posto come base del calcolo per la liquidazione del danno futuro il mancato guadagno già individuato, moltiplicare la somma risultante, oltre che per il coefficiente di capitalizzazione, anche per la percentuale di invalidità.
Riferimenti normativi: Legge 26/02/1977 num. 39 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Regio Decr. 09/10/1922 num. 1403
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)