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Sez. 5 - , Sentenza n. 14137 del 07/06/2017 (Rv. 644423 - 02)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI | Sanzione pecuniaria ex art. 15 della l. n. 287 del 1990 - Sopravvenienza passiva - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644423-02

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI

In tema di determinazione del reddito di impresa, la sanzione pecuniaria di cui all'art. 15 della l. n. 287 del 1990, in materia di tutela della concorrenza e del mercato, non va considerata sopravvenienza passiva in quanto, da un lato, non è possibile ricollegarla a ricavi ed altri proventi e, dall’altro, non potendo la condotta anticoncorrenziale integrare un fattore produttivo, - essendo non soltanto autonoma ed esterna alla normale vita dell’impresa, ma radicalmente antitetica al suo corretto andamento - l’imputazione della stessa a reddito d’impresa, a titolo appunto di sopravvenienza passiva, neutralizzerebbe la “ratio” punitiva della misura, trasformandola in un risparmio d’imposta. Del resto, anche la Corte di giustizia della UE non ha mancato di rilevare come l’efficacia della sanzione inflitta a garanzia della concorrenza potrebbe essere sensibilmente ridotta dalla sua deducibilità fiscale, che avrebbe l’effetto di compensarne il peso con una diminuzione degli oneri tributari.

Riferimenti normativi: Legge 10/10/1990 num. 287 art. 15 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 10 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 66, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)