Sez. 5 - , Sentenza n. 34391 del 23/12/2019 (Rv. 656600 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI | Redditi d’impresa - Autorità "antitrust" - Sanzione pecuniaria ex art. 15 della l. n. 287 del 1990 - Deducibilità - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - PERDITE, SOPRAVVENIENZE PASSIVE E MINUSVALENZE PATRIMONIALI
In tema di redditi d'impresa, la sanzione pecuniaria comminata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato per abuso di posizione dominante, avendo funzione repressiva, non è deducibile, sia per mancanza di inerenza con la produzione del reddito - derivando essa da un comportamento illecito che, essendo radicalmente antitetico al corretto andamento della vita dell'impresa, non costituisce fattore produttivo - sia perché la sua deducibilità, neutralizzandone la "ratio" punitiva, la trasformerebbe paradossalmente in un risparmio d'imposta ovvero in un vantaggio fiscale.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 5, Legge 10/10/1990 num. 287 art. 15 CORTE COST., Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)