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Sez. L, Sentenza n. 804 del 03/03/1975 (Rv. 374171 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374171-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE A SCAGLIONI - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*

L'art 2120 cod civ non impone per la liquidazione dell'indennita di anzianita l'osservanza di un criterio di proporzionalita matematica semplice, quale quella che si concreta moltiplicando un'unica e costante frazione dell'ultima retribuzione per il numero complessivo degli anni di servizio prestati; ma avendo rimesso alle associazioni sindacali di determinare l'ammontare dell'indennita in base alla retribuzione finale e alla categoria di appartenenza del lavoratore, consente di diversificare, in relazione all'evoluzione del rapporto, il coefficiente di calcolo costituito dalla frazione tempo-salario, anche nell'ipotesi in cui il rapporto di lavoro si sia evolutivamente articolato in piu categorie o qualifiche, sempre che per i periodi di appartenenza alle varie mansioni siano adottate, come coefficienti di calcolo, frazioni dell'ultima retribuzione non inferiori a quelle prescritte dalla regolamentazione propria delle categorie stesse. (V 2823'74, mass n 371240; 2822'74, mass n 371238).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)