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Sez. U, Sentenza n. 2823 del 12/10/1974 (Rv. 371240 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - LIMITI - INDENNITA - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE AL PASSAGGIO DI CATEGORIA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1974-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371240-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - PASSAGGIO DALLA CATEGORIA OPERAIA A QUELLA IMPIEGATIZIA - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - LIMITI - INDENNITA - DI ANZIANITA - LIQUIDAZIONE AL PASSAGGIO DI CATEGORIA - IRRILEVANZA - FATTISPECIE.*

Il passaggio del lavoratore dalla categoria operaia a quella impiegatizia non comporta, di per se solo, una novazione e, quindi, l'interruzione del rapporto di lavoro, salvo che non ricorrano, nelle singole fattispecie, particolari elementi di fatto, obbiettivamente valutabili di per se stessi od anche inerenti alla variazione della categoria professionale, i quali consentano di accertare la sussistenza di mutamenti nell'oggetto delle obbligazioni per effetto di una reale volonta novativa del rapporto; mutamenti che, peraltro, non sono ravvisabili nel solo fatto che sia stata liquidata al lavoratore l'indennita di anzianita maturata alla data del passaggio di categoria, anche se tale liquidazione sia conforme ad un contratto collettivo. (nella specie, tale principio e stato affermato in relazione alla clausola n 5 della parte terza del CCNL 17 febbraio 1963, per il settore metalmeccanico, - clausola ripetuta anche negli altri contratti collettivi dello stesso settore - secondo la quale il passaggio dalla qualifica operaia a quella impiegatizia comporterebbe l'automatica risoluzione del rapporto di lavoro, con il pagamento dell'indennita di anzianita spettante al lavoratore secondo la normativa del lavoro operaio e la riassunzione ex novo dello stesso dipendente, con la nuova qualifica) (n. B. La sentenza afferma, inoltre, gli stessi principi che risultano dalle massime estratte dalla sentenza che precede). (V 2285'72, mass n 359631; 2251'69, mass n 341618; (V 877'69, mass n 339242).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST., Contr. Coll. 21/06/1956 num. 5, Contr. Coll. 23/10/1959 num. 5, Contr. Coll. 17/02/1963 num. 5, Contr. Coll. 31/12/1972 num. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)