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Sez. L, Sentenza n. 822 del 28/01/1987 (Rv. 450505 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - MANCANZA - NULLITÀ INSANABILE DELLA SENTENZA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO IN TEMA DI RITO DEL LAVORO - CONSEGUENZE IN CASO DI NULLITÀ DI SENTENZA DI APPELLO.*
Stato
decisa il 1987-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450505-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE - MANCANZA - NULLITÀ INSANABILE DELLA SENTENZA - APPLICABILITÀ DEL PRINCIPIO IN TEMA DI RITO DEL LAVORO - CONSEGUENZE IN CASO DI NULLITÀ DI SENTENZA DI APPELLO.*

Nel caso di decisione emessa da giudice collegiale, la mancata sottoscrizione della sentenza da parte di uno dei magistrati tenuti a sottoscriverla ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977 n. 532, determina - ove l'impedimento del magistrato non risulti menzionato ai sensi del terzo comma dell'art. 132 citato - la nullità insanabile della sentenza medesima, senza possibilità di distinguere tra omissione intenzionale ed omissione involontaria, provocata da errore o da dimenticanza. Tale nullità ricorre anche nel caso in cui, trattandosi di procedimento svoltosi secondo il nuovo rito del lavoro, il dispositivo della sentenza sia stato letto in udienza e comporta, qualora attenga alla sentenza di appello, che la Corte di Cassazione debba rimettere la causa - in applicazione analogica della disciplina dettata (per la sentenza di primo grado) dagli artt. 354, primo comma, e 383, ultimo comma, cod. proc. civ. - allo stesso giudice di appello, che ha emesso la sentenza carente di sottoscrizione. (V 849/86, mass n 444738; (V 739/85, mass n 438948; (V 500/84, mass n 432732; (V 5351/82, mass n 423140; (V 1297/81, mass n 419890).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 08/08/1977 num. 532 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)