Sez. 1, Sentenza n. 12481 del 10/12/1997 (Rv. 510815 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA | Stabilita in favore dell'amministrazione finanziaria - Rilevabilità d'ufficio - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA
In tema di contenzioso tributario, la decadenza stabilita dalle leggi tributarie in favore dell'Amministrazione Finanziaria - quale quella statuita dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per la proponibilità, entro diciotto mesi, delle istanze del contribuente di rimborso dei versamenti diretti - attiene a situazione non disponibile dell'Amministrazione stessa a norma dell'art. 2969 cod. civ. ed è, come tale, rilevabile d'ufficio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)