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Sez. 5, Sentenza n. 9940 del 28/07/2000 (Rv. 538901 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA | Decadenza stabilita in favore dell'amministrazione finanziaria - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Proponibilità in appello, ex art. 57, secondo comma, D. Lgs. n. 546 del 1992, della relativa eccezione.
Stato
decisa il 2000-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/538901-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DECADENZA

In tema di contenzioso tributario, le decadenze stabilite dalle leggi fiscali in favore dell'amministrazione finanziaria- quale, appunto, quella stabilita dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 per la proponibilità entro diciotto mesi delle istanze del contribuente di rimborso dei versamenti diretti - attengono a situazioni non disponibili dall'amministrazione medesima, e, perciò, a mente dell'art. 2969 cod. civ., rientrano fra quelle rilevabili dal giudice anche d'ufficio. Pertanto la deduzione in appello della decadenza in argomento è proponibile ai sensi dell'art. 57, comma secondo, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2969, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)