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Sez. 1, Sentenza n. 7534 del 25/07/1990 (Rv. 468368 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE, IMPOSTA R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI - CATEGORIA A (REDDITI DI CAPITALE) - IMPIEGO DI CAPITALE - PROVA - PRESUNZIONI.*
Stato
decisa il 1990-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468368-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DI RICCHEZZA MOBILE (IMPOSTA RICCHEZZA MOBILE, IMPOSTA R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI - CATEGORIA A (REDDITI DI CAPITALE) - IMPIEGO DI CAPITALE - PROVA - PRESUNZIONI.*

Nel vigore del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, ai fini dello assoggettamento ad imposta di R.m. dei redditi di capitale, la prova a carico dell'amministrazione, dell'avvenuto impiego di capitale del contribuente - cui si ricollega la presunzione, ex art. 86, di redditività dell'impiego medesimo - può fondarsi (senza che risulti violato il divieto della praesumptio de praesumpto) sulla stessa entità della somma, in relazione alla qualità (di esperto operatore) del contribuente, ove idonei ad evidenziare come fatto notorio il suddetto impiego. (nella specie la presunzione di redditività era stata utilizzata dall'ufficio con riferimento alla disponibilità, nel 1970, della somma di oltre 3 miliardi e mezzo proveniente dalla vendita di partecipazioni azionarie da parte di operatore commerciale). (V 3888/88, mass n 459080; (V 3929/87, mass n 452782; (V 934/86, mass n 444457; (V 5250/85, mass n 442530).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)