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Sez. 1, Sentenza n. 3888 del 08/06/1988 (Rv. 459080 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI - CATEGORIA A (REDDITI DI CAPITALE) - REDDITIVITÀ DEI CAPITALI IMPIEGATI - PRESUNZIONE EX ART. 86 DEL D.P.R. N. 645 DEL 1958 - DEDUZIONE E PROVA DEL TITOLO DELL'IMPIEGO - ONERE DELL'AMMINISTRAZIONE - ELEMENTI PRESUNTIVI - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A RILEVANTE SOMMA RICAVATA DALLA VENDITA DI TITOLI AZIONARI ED AFFERMAZIONI GIUDIZIALI IN VIA PRESUNTIVA DEL REIMPIEGO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO.*
Stato
decisa il 1988-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459080-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - CLASSIFICAZIONE DEI REDDITI - CATEGORIA A (REDDITI DI CAPITALE) - REDDITIVITÀ DEI CAPITALI IMPIEGATI - PRESUNZIONE EX ART. 86 DEL D.P.R. N. 645 DEL 1958 - DEDUZIONE E PROVA DEL TITOLO DELL'IMPIEGO - ONERE DELL'AMMINISTRAZIONE - ELEMENTI PRESUNTIVI - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE RELATIVA A RILEVANTE SOMMA RICAVATA DALLA VENDITA DI TITOLI AZIONARI ED AFFERMAZIONI GIUDIZIALI IN VIA PRESUNTIVA DEL REIMPIEGO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO.*

In tema di imposte dirette, nel vigore del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, e con riguardo ai capitali del contribuente, ivi conclusi quelli derivanti dalla vendita di beni, l'art. 86 del citato decreto, il quale introduce una presunzione di redditività dei capitali impiegati, lasciando a carico dell'amministrazione l'Onere di dedurre e provare il titolo dell'impiego, non osta a che tale dimostrazione possa essere fornita per elementi presuntivi, evincibili anche dall'entità della somma e dalle qualità del contribuente medesimo, ove siano idonei ad evidenziare un determinato impiego in termini di rilevante probabilità. (nella specie, trattavasi di rilevante somma ricavata dalla vendita di titoli azionari e la Corte del merito ne aveva affermato, in via presuntiva, il reimpiego mediante deposito bancario, considerando l'esperienza del contribuente nel mercato finanziario, il suo ricorso ad analoghi investimenti con riguardo ad altri capitali riscossi in operazioni simili, la mancata allegazione di elementi circa una diversa utilizzazione. La S.C. ha ritenuto corretta detta affermazione, alla stregua del principio sopra enunciato). (V 3929/87, mass n 452782; (V 934/86, mass n 444457; (V 5250/85, mass n 442530).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)