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Sez. U, Sentenza n. 5250 del 24/10/1985 (Rv. 442530 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - IN GENERE - TITOLO CHE EVIDENZIA L'IMPIEGO DI CAPITALE - PRESUNZIONE DI REDDITO - AMMISSIBILITÀ - PRESUNZIONE DI IMPIEGO DEL CAPITALE - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442530-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (R.M.) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - IN GENERE - TITOLO CHE EVIDENZIA L'IMPIEGO DI CAPITALE - PRESUNZIONE DI REDDITO - AMMISSIBILITÀ - PRESUNZIONE DI IMPIEGO DEL CAPITALE - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di imposte dirette, nel vigore del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, l'art. 86 del citato decreto consente all'amministrazione finanziaria, in presenza di un titolo che evidenzi l'impiego di capitale, di presumere il reddito che da esso titolo non risulti, o risulti in misura inferiore, ma non anche di presumere tale impiego (nella specie, in relazione alla disponibilità di somme a seguito di vendita immobiliare), del quale, pertanto, l'amministrazione medesima deve dimostrare l'effettiva esistenza. (V 2294/83, mass n 427138).*

Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 86

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)