Sez. 3, Sentenza n. 7360 del 08/08/1997 (Rv. 506575 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE | Titolo esecutivo per la somma dovuta per il mancato pagamento dei canoni - Facoltà del locatore di soddisfare il suo credito con il deposito cauzionale - Sussistenza - Pretese del terzo creditore pignorante ex art. 543 cod. proc. civ. - Eccezione di estinzione del credito del conduttore di restituzione del deposito - Effetto pregiudizievole in ordine a dette pretese - Idoneità.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - IN GENERE
Il locatore, ancorché abbia ottenuto un titolo esecutivo per l'intera somma dovuta dal conduttore per il mancato pagamento dei canoni, può soddisfare anche in parte il suo credito con il deposito cauzionale ed eccepire l'estinzione del credito di restituzione del deposito del conduttore per effetto della compensazione con il proprio credito pregiudicando in tal modo le eventuali successive pretese del terzo creditore pignorante ex art. 543 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1241, Cod. Proc. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 543
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)