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Sez. 3, Sentenza n. 9059 del 21/06/2002 (Rv. 555227 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - DEPOSITO CAUZIONALE | Art. 11 legge n. 392 del 1978 - Inderogabilità - Interessi legali sul deposito cauzionale - Obbligo del locatore di corrisponderli - Omessa richiesta del conduttore - Irrilevanza - Fase contenziosa - Domanda o eccezione giudiziale - Necessità - Compensazione con domanda del locatore di pagamento del canone - Configurabilità - Eccezione in senso stretto di natura riconvenzionale - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555227-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - DEPOSITO CAUZIONALE

L'obbligo del locatore di un immobile urbano di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale versato da quest'ultimo - obbligo stabilito non soltanto dall'art. 11 legge n. 392 del 1978 (norma applicabile anche ai contratti in corso alla sua entrata in vigore) ma anche dall'art. 4 legge n. 841 del 1973 - ha natura imperativa, in quanto persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole ed impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un incremento del corrispettivo della locazione; con la conseguenza che tali interessi devono essere corrisposti al conduttore anche in difetto di una sua espressa richiesta, mentre, ai fini processuali, è sempre necessaria la relativa domanda o eccezione giudiziale, quest'ultima in particolare operando come eccezione in senso stretto di natura riconvenzionale, come tale non rilevabile d'ufficio dal giudice per l'espresso divieto posto dall'art. 1242, primo comma, cod. civ., ed inammissibile, ai sensi degli artt. 447 - bis, 437 e 345 cod. proc. civ., se non proposta già in primo grado, secondo le peculiarità del rito.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 11 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 84 CORTE COST., Legge 22/12/1973 num. 841 art. 4, Cod. Civ. art. 1242 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 447 bis, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)