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Sez. 1 - , Ordinanza n. 19609 del 04/08/2017 (Rv. 645184 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI | Art. 61 l.fall. – Fideiussione e diritto di regresso tra coobbligati falliti – Necessità della previa soddisfazione del creditore – Credito di regresso – Ammissione con riserva – Condizioni.
Stato
decisa il 2017-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645184-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - CONCORSO DEI CREDITORI

In tema di concorso di creditori, ex art. 61, comma 2, l. fall., il fideiussore non ha un credito di regresso prima del pagamento e dunque non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale; potrà invece essere ammesso al passivo solo dopo il pagamento, in surrogazione del creditore, considerata la natura concorsuale del credito di regresso.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 61 com. 2, Legge Falliment. art. 96, Cod. Civ. art. 1950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)