Sez. 3, Sentenza n. 3054 del 04/12/2001 Cc. (dep. 28/01/2002) Rv. 220991 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche - Divieto di accesso disposto dal questore - Convalida del giudice - Decorrenza del termine.
SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE
Il provvedimento interdittivo con cui il questore, a norma dell'art. 6, comma 3, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, vieta l'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche, deve essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari entro il termine di quarantotto ore, che decorre dal momento in cui il pubblico ministero ha richiesto la convalida e non da quello in cui la richiesta perviene materialmente presso la cancelleria del giudice.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)