Sez. 6, Sentenza n. 3195 del 23/10/1998 Cc. (dep. 19/11/1998) Rv. 213038 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - IN GENERE | Competizioni agonistiche - Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni agonistiche - Prescrizione di comparizione periodica alla polizia - Provvedimento del questore - Procedimento di convalida - Termini - Inefficacia in caso di superamento del termine per la convalida da parte del giudice - Sussistenza.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - IN GENERE
In tema di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le competizioni agonistiche, in base all'art. 6, comma terzo, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il provvedimento del questore con il quale si prescrive altresì la presentazione periodica agli uffici di polizia deve essere comunicato al pubblico ministero, il quale, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento all'interessato, ove ne ritenga i presupposti, ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari presso la pretura. Tale giudice deve provvedere entro le quarantotto ore successive, a pena di perdita di efficacia della prescrizione. Trattasi quindi non già di un termine complessivo di 96 ore decorrente dalla notifica del provvedimento, ma di due termini, ciascuno di 48 ore, l'ultimo dei quali a pena di inefficacia.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)