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Sez. 3, Ordinanza n. 3060 del 05/12/2001 Cc. (dep. 28/01/2002) Rv. 222696 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE | Divieto di accesso ai luoghi sede di manifestazioni agonistiche - Ed obbligo di presentarsi presso la P.S. in loro concomitanza - Provvedimento del questore - Indipendentemente dall'esistenza di ragioni di urgenza - Incidenza sulla libertà personale - Questione di legittimità costituzionale - Non manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2001-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/222696-01

SICUREZZA PUBBLICA - IN GENERE

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989 n. 401 (divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni agonistiche con obbligo di comparire personalmente davanti all'autorità di pubblica sicurezza in concomitanza delle stesse) in relazione all'art. 13 della Costituzione, atteso che trattasi di misura prevenzionale che attiene alla libertà personale, disposta dal questore a prescindere da qualsiasi urgenza e per la quale il giudizio di convalida affidato al giudice per le indagini preliminari risulta limitato ad un mero controllo estrinseco di legalità sul provvedimento. (Questione dichiarata non fondata dalla Corte Costituzionale con sentenza 20 novembre - 4 dicembre 2002 n. 512- in G.U. 11/12/02).

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)