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Sez. 5, Sentenza n. 4913 del 02/03/2007 (Rv. 595972 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Regime speciale per i produttori agricoli - Presupposti - Svolgimento di attività indicate dall'art. 2135 cod. civ. - Applicabilità al soccidante - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595972-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI

In tema di IVA, il regime speciale previsto per i produttori agricoli non trova applicazione al contribuente che non eserciti in proprio l'attività di allevamento del bestiame, ma si limiti ad affidare in soccida ad un allevatore gli animali acquistati: infatti, l'art. 34, comma primo, lettera a), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riferendo le agevolazioni previste da tale disposizione ai soggetti che esercitano le attività indicate dall'art. 2135 cod. civ., qualifica i destinatari dei benefici in questione sulla base dell'attività svolta, in tal modo impedendo di trasporre completamente sul piano fiscale le caratteristiche civilistiche di alcuni contratti agrari.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2135, Cod. Civ. art. 2170, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)