Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13200 del 16/06/2011 (Rv. 618298 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE | Tribunale - Distribuzione territoriale delle controversie - Sede centrale e sezioni distaccate - Erronea instaurazione della controversia - Mancata emenda - Conseguenze - Nullità della sentenza di primo grado - Esclusione - Motivo d'appello - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - IN GENERE
La violazione della regola di distribuzione territoriale delle controversie tra sede centrale e sedi distaccate del tribunale in composizione monocratica non integra una nullità deducibile in appello ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ., se sia stata rilevata tempestivamente dalla parte e non sanzionata con il procedimento di cui all'art. 83 ter cod. proc. civ., sia se, al contrario, sia stata accolta dal presidente del tribunale cui la decisione è stata rimessa, non potendo mai costituire motivo d'impugnazione della sentenza di primo grado.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 83 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)